Quali beni copre la polizza catastrofale Cat Nat?

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
Come precisato anche dall’ANIA qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Secondo l’interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo
2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Come chiarito dall’ANIA, le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo. Obbligo assicurativo per attività d’impresa in abitazione
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all’interno della propria abitazione, l’obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell’edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

La polizza assicurativa non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono da assicurare anche i beni non di proprietà dell’impresa?

  • L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
  • Come precisato dal D.L. 39/2025, qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.
  • Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito
dal proprietario.
  • Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai
sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili?

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).

Non sono coperti:

  • i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma);
  • i danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa;
  • i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.

Nella relazione tecnica al decreto sono fornite indicazioni più specifiche riguardo agli eventi inclusi nelle coperture.

Si chiarisce, ad esempio, che la polizza copra solo le frane intese solo come eventi che si manifestano in maniera rapida e comportano il distacco rapido di roccia per un intero rilievo sotto l’azione della gravità. Sono esclusi, invece, i movimenti graduali o i distacchi di roccia o terra poiché classificati come eventi non immediati che consentono azioni di messa in sicurezza.

Dalla copertura sono esclusi eventi legati a errori nei progetti di lavori di scavo di pendii nei 10 anni seguenti all’esecuzione e le spese di demolizione e sgombero dei detriti.

Per quanto riguarda l’alluvione, sono incluse nella copertura l’inondazione ed esondazione intese come fuori uscita di acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o argini artificiali. Sono esclusi, invece, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, trasudazione oppure allagamenti dovuti dall’impossibilità del suolo di assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevata intensità (le cosiddette bombe d’acqua).

Il sisma è riconducibile al “sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene”. Sono escluse le eruzioni vulcaniche, i bradisismi, le valanghe e le slavine, alluvioni, esondazione, inondazione, allagamenti, mareggiate anche se conseguenti a terremoto.

Qual è l’entità del danno indennizzabile dalla polizza Cat Nat?

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Anche in questo caso, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale?

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La sanzione, in caso di inadempimento, relativa all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche trova applicazione solo al sorgere dell’obbligo assicurativo e non per le agevolazioni richieste precedentemente.

Quali beni copre la polizza catastrofale Cat Nat?

REN-Noleggi

REN-Noleggi