Polizze CAT-NAT: obbligo assicurativo

Normativa di riferimento
Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 – Art. 213 modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

Da quando decorre?
La normativa entrerà in vigore il prossimo 14 marzo 2025 e l’obbligo per le imprese di adeguamento è
previsto per il 31 marzo 2025, senza ulteriori proroghe.

A chi è rivolto l’obbligo?
Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice
civile, ad eccezione delle imprese agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) e dei singoli Professionisti.

Quali sono i beni da assicurare?
Le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del
Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla
loro conformazione;

2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di
fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di
impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri
impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di
imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

NB:
– Il richiamo al Codice civile e agli schemi di bilancio consente di fare riferimento al principio Oic 16
sulle immobilizzazioni materiali, che suddivide i fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos,
piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso
amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi,
termali, sportivi, balneari, terapeuti-ci, collegi, colonie, asili nido, scuole materne). Invece gli impianti
e macchinari ricomprendono sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione
energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le
attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, auto-mezzi, macchine ufficio). Accanto a questi
ultimi, resta fuori anche l’altra categoria del magazzino, facente parte dell’attivo circolante.
– Sono esclusi mezzi targati, computer d’ufficio, stampanti e altre dotazioni simili.

Quali eventi si devono assicurare?
Gli eventi oggetto di copertura obbligatoria sono:

a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di
sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni
assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti
dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma.

c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero
rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni
d’acqua.
Sono considerate come singolo evento di sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore
dalla prima manifestazione.

Quali sono i limiti e massimali previsti?

Massimali e Scoperti
Fino a 1 milione di euro di somma assicurata il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata
(100%).
da 1 a 30 milioni di euro di somma assicurata il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma
assicurata.
Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata o per le grandi imprese (def. di cui all’art. 1,comma 1, lettera o)
il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti.

Scoperti
Fino a 30 milioni di euro di euro di somma assicurata (considerando tutte le ubicazioni coperte)
le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell’assicurato, che non superi
il 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata (considerando tutte le ubicazioni coperte), oppure per le grandi imprese, la quota di danno che resta a carico dell’assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.

Terreni: Per i terreni la copertura è prestata a primo rischio assoluto. La copertura assicurativa “a primo
rischio assoluto” prevede che, in caso di sinistro, l’assicuratore indennizzi l’assicurato fino al massimale
concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati.

NB:
– Un’azienda è considerata grande Impresa se, alla chiusura dell’esercizio, presenta congiuntamente
questi due criteri: i) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 150 milioni di euro, ii)
Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari o superiore a 500.
– Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva (stipulate da un unico contraente
per conto di un gruppo di persone o aziende (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o
organizzazioni sindacali) o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con
massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.

Cosa accade in caso di mancata stipula del contratto?
Non sono previste sanzioni pecuniarie per chi non si adegua. La normativa prevede che dell’obbligo si tenga
conto nell’assegnazione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, sfavorendo o addirittura
escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza CAT NAT anche con riferimento a quelle previste in
occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Tempi di adeguamento:
• Obbligo di adeguamento per le imprese 31 marzo 2025.
• Per le polizze già attive, l’adeguamento avverrà al primo rinnovo o prossimo quietanzamento.

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Polizze catastrofali: in arrivo il decreto attuativo